Vasche di prima pioggia: a cosa servono?

La prima pioggia corrisponde ai primi 5 mm di pioggia che cadono su un parcheggio o cortile, soprattutto nelle aree di rifornimento, autolavaggi, centri logistici, industrie, ecc.

Queste acque di prima pioggia solitamente defluiscono, portando via con sè elementi contaminanti depositati sull’asfalto, come sabbia, olio, grasso, idrocarburi o altri materiali legati alle attività che si svolgono sul piazzale.

L’acqua contenente elementi inquinanti non può essere scaricata direttamente nel terreno o nei corsi d’acqua, ma deve essere intercettata e trattata mediante un sistema costituito da vasche prefabbricate adibite a collettori temporanei di acqua piovana (vasche di prima pioggia), con conseguente rilancio temporizzato e ritardato (48 ore circa) dal termine dell’evento meteorico, mediante un’elettropompa di sollevamento, al successivo trattamento (disoleatore statico con filtro a coalescenza).

L’utilizzo di vasche di prima pioggia ha come scopo quello di ridurre l’inquinamento dei corpi idrici superficiali e mitigare i picchi di inondazione causati dall’acqua piovana.

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Come funziona una vasca di prima pioggia?

La prima acqua piovana in arrivo dalle fognature raccoglie tutta l’acqua delle strade, dei parcheggi e delle piazze, per poi defluire alla cisterna attraverso un pozzetto scolmatore o di by-pass.

Questo manufatto separa le gocce di prima pioggia cadute nei primi 15 minuti, che sono potenzialmente contaminate, dalle gocce di seconda pioggia, teoricamente pulite e incontaminate e, quindi, pronte per essere scaricate.

L’acqua piovana viene raccolta in queste vasche prefabbricate in cemento armato, dove avviene la sedimentazione di sabbia e fango; una valvola di ritegno a galleggiante in acciaio inox posta all’ingresso della cisterna assicura la separazione della prima e della seconda pioggia.

Quindi, solitamente dopo 48, 72 o 96 ore, queste acque vengono avviate al processo di disoleazione dei liquidi leggeri o mandate direttamente al ricevitore finale, mediante un’elettropompa sommersa a portata costante.

La normativa italiana riguardante le acque di prima pioggia

L’Italia applica standard molto precisi e severi nelle competenze e nel metodo di gestione dell’acqua di prima pioggia.

Già nella fase iniziale di progettazione è opportuno valutare la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque reflue che rispetti le normative e che garantisca la protezione dalla contaminazione del suolo e delle acque.

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Si rinvia alla disciplina del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, intitolato “Testo completo sull’acqua”, recante “Normativa in materia ambientale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.14 aprile 2006 n.88.

In materia di acque piovane, il D.Lgs. 152/06, all’art. 113 “Prima pioggia e sciacquone in aree esterne” dice:

“Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio, disciplinano le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate ed i casi in cui richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione.”

Le Regioni specificano anche le situazioni in cui le acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne potrebbero dover essere trasportate e opportunamente trattate presso impianti di depurazione.

Sono casi speciali, legati alle attività svolte ove vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Tuttavia, è vietato lo scarico dell’acqua piovana nelle falde acquifere.

La prima legge che si occupa direttamente di tale materia è stata la L.R. 27 maggio 1985 n. 62 sulla “normativa sugli insediamenti civili delle pubbliche fognature e tutela delle acque sotterranee dell’inquinamento””, che per la prima volta ha chiarito la definizione di “acque di prima pioggia”.

La legge attualmente in vigore in Lombardia è il Regolamento R.R. n. 4 del 24 marzo 2006, che disciplina lo lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in attuazione dell’articolo 52 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26.

Tutte le Regioni hanno già provveduto ad emanare regolamenti in materia.

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